11.10.2021
Fallimento- Decreto ingiuntivo – Azione revocatoria

In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di decreto ingiuntivo formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ex art. 647 c.p.c. In difetto il decreto ingiuntivo non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente.
E’ ammissibile in via generale la c.d. revocatoria incidentale la quale esige la semplice contestazione del curatore che non è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ex art. 98 legge fall.
Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti e i crediti scaturenti da rapporti cui sia subentrato il curatore (dunque per fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere).
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 11 agosto 2021 n. 22666