07.03.2021
Esecuzione – Efficacia esecutiva del titolo – Sospensione – Ripristino

Nel caso in cui il giudice d’appello abbia sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (sulla base della quale un creditore era intervenuto nell’esecuzione), ma abbia poi rigettato il gravame e quindi il titolo abbia riacquisito efficacia esecutiva prima del definito progetto di distribuzione, il creditore intervenuto  ha diritto a partecipare alle distribuzioni successive.

Ciò nel rispetto della par condicio creditorum che verrebbe violata se tale diritto venisse riconosciuto solo al creditore procedente per la cui posizione la temporanea perdita di efficacia del titolo non avrebbe comportato alcun pregiudizio.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 16 febbraio 2021 n. 4034