L’opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione del chiamato può sanare la nullità perché la chiamata in causa senza l’autorizzazione del giudice è proprio l’atto da non compiere, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 marzo 2024 n.6503
L’opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione del chiamato può sanare la nullità perché la chiamata in causa senza l’autorizzazione del giudice è proprio l’atto da non compiere, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 marzo 2024 n.6503