25.01.2019
Danno non patrimoniale – Uccisione di uno stretto congiunto – Coniuge separato – Onere della prova

Il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto.

Siffatta presunzione può essere superata da elementi di segno contrario, quali le separazione legale e l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio poco tempo prima della morte del coniuge.

Detti elementi impongono al coniuge superstite di provare, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova, di avere effettivamente subìto, per la persistenza del vincolo affettivo, un danno non patrimoniale.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 11 dicembre 2018 n. 31950