La colpa o il dolo della P.A. vanno riferiti alla P.A. come apparato e saranno configurabili qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni della discrezionalità amministrativa.
L’autorizzazione a procedere è prevista solo per i “reati” commessi dal Presidente del Consiglio. La sottrazione dell’agire politico al sindacato giurisdizionale non può che costituire l’eccezione, come tale soggetto a interpretazione tassativa e riferibile solo alla responsabilità penale. Il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco di migranti soccorsi in mare protratto per 10 giorni non può considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, ma esprime una funzione amministrativa, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, tanto più quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri) costituzionalmente tutelati.
Il soccorso in mare è una antica regola di diritto consuetudinario, vincolante in base agli artt. 10,11,117 Cost. che, in base al principio pacta sunt servanda, conserva un rango gerarchico superiore alla disciplina interna ed è regolata dalla Convenzione SOLAS e dalla Convenzione SAR detta anche Convenzione di Amburgo ratificata con legge 3 aprile 1989 n. 147.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 06 marzo 2025 n. 5992, Presidente Cirillo, Estensore Iannello (pagine 37)
