14.11.2017
Contratti di borsa – Intermediario – Risarcimento del danno – Onere della prova: suddivisione

In tema di risarcimento del danno cagionato al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, grava sull’intermediario l’onere di provare di aver agito con la necessaria diligenza.

L’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni da parte dell’intermediario, la prova del danno, il nesso causale fra il danno e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate dalla controparte come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Per valutare la c.d. causalità omissiva, il giudice deve verificare se l’intermediario ha posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi e il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l’enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato.

Cassazione Civile, I Sezione, ordinanza 3 novembre 2017 n. 26191

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