Il correntista che agisce in via di ripetizione non è tenuto a produrre tutti gli estratti conto trasmessi dalla banca dall’inizio alla cessazione del rapporto.
La prova dell’indebito è desumibile anche aliunde, ad esempio tramite C.T.U. e può essere limitata a un dato periodo di svolgimento del conto.
L’estratto conto non è veicolo di una prova legale dei fatti, che sono suscettibili di prova libera.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 04 marzo 2021 n. 5887