08.06.2022
Condominio – Ripristino cosa comune – Azione reale

L’utilizzazione, con impianti destinati a servizio esclusivo di un appartamento di proprietà esclusiva, di parti comuni dell’edificio condominiale (nella specie tubazioni dell’acqua appoggiate alla facciata del fabbricato) esige il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 cod. civ.
Se è vero che ciascun partecipante alla comunione ha facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, tale principio non è applicabile al caso in cui non risulti possibile un eguale utilizzo da parte di tutti gli altri condomini.
La domanda, fondata sull’art. 1102 cod. civ., avente come fine il ripristino dello status quo ante ha natura reale e quindi non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che la esamini e la accolga, ancorché la domanda fosse inizialmente fondata sul difetto della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 29 gennaio 2020 n. 2002