24.02.2020
Condominio – Impianto condominiale di riscaldamento e acqua – Rinuncia o distacco – Spese

In ipotesi di rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, è comunque valida la clausola del regolamento contrattuale che ponga a carico del condomino rinunciante o distaccatosi l’obbligo di contribuzione alle spese per i relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa all’unanimità, il contenuto dei loro diritti e obblighi, anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 cod. civ.
Così è altrettanto valida la convenzione contenuta in un regolamento condominiale in ordine alla ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, potendo una tale convenzione essere poi modificata all’unanimità di tutti i condomini e non soltanto per effetto della istallazione del contatore di sottrazione in una singola unità immobiliare.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 10 febbraio 2020 n. 3060