La delibera con cui viene determinato un mutamento del titolo di comproprietà sulla caldaia con l’unanimità dei condomini presenti, incidendo sulla titolarità delle parti comuni ricollegabile ex se alla costituzione del condominio secondo la previsione generale dell’art. 1117 c.c., non è meramente dispositiva di innovazioni riconducibili all’art. 1120, comma 1, cod. civ.
Tale delibera richiede l’unanimità dei condomini e non solo dei presenti all’assemblea in base alla norma generale in tema di comunione di cui all’art. 1108, comma 3, cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 04 marzo 2020 n. 6090