Al fine di determinare la legittimità di interventi eseguiti da un condomino su parti comuni dello stabile, vanno considerati due elementi:
- rispetto e salvaguardia della funzione del bene (nella specie, se la modifica del sottotetto, continuava a garantire il rispetto e la salvaguardia della funzione di adeguata protezione delle strutture sottostanti);
- rispetto delle condizioni di cui all’art. 1102 cod. civ. (in particolare, mantenimento di analogo godimento per gli altri condomini).
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 08 gennaio 2021 n. 97