03.03.2026
Compravendita immobiliare – Indicazione dei titoli edilizi – Requisiti Formali – Cosiddetta “conferma”

In tema di compravendita immobiliare, la nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 (applicabile ratione temporis), per omessa indicazione (o allegazione), nell’atto, degli estremi dei titoli edilizi  relativi all’immobile alienato, riveste carattere formale, sicché, da un lato per la sua configurazione è sufficiente che si riscontri la mancanza di tale indicazione nel contratto, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di tali titoli, mentre dall’altro essa può essere sanata nei modi tipi previsti dal legislatore – e cioè mediante la “conferma” prevista dalla legge n. 47, la quale consiste in un nuovo e distinto atto con cui si provvede alla comunicazione  dei dati mancanti o all’allegazione dei documenti avente i medesimi requisiti formali del precedente ed in forme che non ammettono equipollenti – la cui disciplina non è passibile di interpretazione analogica od estensiva, avendo la sanatoria di un atto nullo carattere eccezionale.

Cassazione Civile, Sezione 2 – ordinanza 25 luglio 2027 n. 21440