In mancanza di espliciti divieti legali in ordine alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto, opera la regola della libera cedibilità posta dall’art. 1260 cod. civ.
A norma dell’art. 14 delle preleggi, i divieti alla libera cedibilità dei crediti non possono essere applicati oltre i casi espressamente contemplati, né si può ritenere che il credito del lavoratore per T.F.R. abbia natura strettamente personale
Secondo l’art. 52 del D.P.R, 05/01/1950 n. 180 il limite del quinto è espressamente previsto per le “cessioni di quote di stipendio o di salario” e, altrettanto esplicitamente, tale limite non opera per la “cessione del trattamento di fine rapporto” che può essere ceduto per l’intero residuo.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 17 febbraio 2020 n. 3913