17.07.2024
Cessione d’azienda – Debiti successivi alla successione contrattuale – Responsabilità dell’acquirente

In caso di cessione d’azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento, risponde il solo acquirente per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempito la propria obbligazione prima della cessione.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 23 aprile 2024 n. 10902