11.10.2021
Buoni postali fruttiferi – Morte di un cointestatario – Diritti del superstite

La disciplina dei libretti di risparmio non si applica integralmente ai buoni postali fruttiferi perché, se pure entrambi hanno natura di documenti di legittimazione ex art. 2002 cod. civ., sussiste una rilevante differenza in ordine alle modalità di rimborso in caso di morte di uno dei contestatari.
Infatti, mentre il rimborso dei buoni postali, in virtù della clausola di “pari facoltà di rimborso”, prevede la distinta facoltà di ogni cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza riserve o limitazioni, il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta o a due o più persone richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto (D.P.R. art. 187 n. 203/1989).
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 13 settembre 2021 n. 24639