In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di una effettiva alterità soggettiva fra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’acquirente dell’azienda di avere una precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25393
