11.10.2021
Assegno divorzile – Parametro del tenore di vita – Mutamento giurisprudenza – Non costituisce giustificato motivo di revisione

Ai fini di un giudizio sulla possibile revisione dell’assegno divorzile non può attribuirsi la formula dei “giustificati motivi” alla sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili, avallata dal diritto vivente giurisprudenziale perché la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regola juris e non già creativa della stessa (nella specie, il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al parametro di valutazione del tenore di vita goduto dall’ex-coniuge).
Cassazione Civile, Sezione VI-1, ordinanza 17 settembre 2021 n. 25209