22.02.2026
Assegno divorzile accordato in funzione assistenziale – Diritto a una quota di T.R.F.- Insussistenza: esclusione -Ragioni

In caso di divorzio, per ottenere l’assegnazione di una quota del T.F.R. percepito dall’altro coniuge dopo il divorzio, il coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile ex art. 5, comma ex art. 6 della legge, non potendo il giudice inserire, all’interno della disposizione di cui all’art. 16 della legge n. 74 della legge 74/1987, una distinzione parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno fino al punto di escludere la partecipazione alla quota di T.R.F. là dove l’assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche un’esigenza compensativa o perequativa.

Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 17 dicembre 2025 n. 32910