19.01.2023
Appalto – Direttive del committente – Responsabilità dell’appaltatore – Eccezioni

Solo in caso di diretto e totale condizionamento dell’appaltatore alle direttive precise, stringenti e vincolanti del committente, l’appaltatore è degradato a nudus minister, non essendo, per contro, sufficiente che il committente esprima opinioni e valutazioni, che l’appaltatore non può assecondare senza verificare la loro fondatezza e apprestare le misure necessarie per la corretta esecuzione dell’opera.
In difetto di prova contraria, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera senza poter invocare il concorso di colpa del committente o del progettista né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 15 dicembre 2022 n. 36781