Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva per tutta la durata del giudizio la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l’interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l’amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 29 dicembre 2024 n. 34854