In tema di rappresentanza processuale, in forza degli artt. 411 e 374 c.c., l’amministrazione di sostegno non può – senza l’autorizzazione di giudice tutelare – promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzazione: a) per continuare le liti che l’amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell’ammaestratore di sostegno; b) per proporre eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sfavorevoli, all’interessato; c)per resistere alla lite mossa da un terzo contro il beneficiario
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 15 novembre 2025 n. 30177
