Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera anche nel rapporto di agenzia, in relazione però solo al recesso del preponente, mentre il recesso dell’agente non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché può tenersi anche conto di comportamenti del preponente ulteriori rispetto a quello lamentati nell’atto di recesso.
Il preponente, peraltro, può fare riferimento anche a fatti conosciuti dall’agente aliunde e non specificatamente riportati nella comunicazione di recesso.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 15 aprile 2021 n. 10028