In tema di contratto di agenzia, l’indennità supplettiva di clientela – emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall’accordo economico collettivo 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) – presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 1571, comma 1, cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 06 maggio 2024 n. 12113