In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa esistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., fermo l’onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l’onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale
Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza 03 febbraio 2026 n. 2252
