Nel contratto di agenzia, il patto con il quale si trasferisce, in modo generalizzato, sull’agente il rischio dell’inadempimento del cliente è nullo per frode alla legge, anche quando sia stipulato sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce e con la previsione di un maggior corrispettivo, perché, mirando ad aggirare il divieto dello “star del credere”, conduce ad uno snaturamento del contratto di agenzia.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1226
