12.05.2026
Licenziamento – Diritto protestativo di revoca – Termine: decorrenza – Gravidanza: comunicazione successiva

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n.23/2015, il datore di lavoro può esercitare il diritto protestativo di revoca del licenziamento illegittimo entro il termine di 15 giorni, che decorre sempre dalla data di impugnazione, pur se tale impugnazione non denunzi lo stato di gravidanza.

Nella specie il diritto di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non poteva essere esercitato a fronte della successiva comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice, posto che il termine è perentorio e non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna (principio di diritto) .

Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 07 ottobre 2025 n. 26954