L’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice realizzati da uno o più condomini a proprie spese nei patri comuni (scala) di un fabbricato al fine della eliminazione delle barriere architettoniche, deve valutarsi alla stregua dell’art. 1102 c.c. secondo il criteri del pari uso, che conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri condomini.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 03 ottobre 2025 n. 26702
