L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia del creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
Cassazione Civile, Sezione1, ordinanza 02 ottobre 2025 n. 26586
