Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l’assetto di interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest’ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell’operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l’inattuazione dell’obbligo.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 03 settembre 2025 n. 24465
