Nel contratto di fideiussione, requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli in contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. Atto illecito
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 18 settembre 2025 n. 25611
