Nell’affitto d’azienda, l’immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi del complesso dei beni, legati fra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e pertanto non si applica l’esenzione sancita dall’art. 10 del d.p.r. n. 633 del 1972 perle locazione di immobili.
Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza 03 settembre 2025 n. 24472
