13.03.2026
Rito del lavoro – Processo civile telematico – Mancato deposito del proprio fascicolo da parte dell’appellante – Ordine del giudice di provvedervi – Omissione: conseguenze

Nel rito del lavoro – anche se svolto in modalità telematica – il mancato deposito, da parte dell’appellante – del proprio fascicolo e della sentenza impugnata, comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell’art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l’impugnazione solo in caso di inosservanza dell’ordine.

Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 24 luglio 2025 n. 20812