Nel rito del lavoro – anche se svolto in modalità telematica – il mancato deposito, da parte dell’appellante – del proprio fascicolo e della sentenza impugnata, comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell’art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l’impugnazione solo in caso di inosservanza dell’ordine.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 24 luglio 2025 n. 20812
