Qualora la rovina o il difetto di bene immobile sia imputabile a più appaltatori, la responsabilità di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell’art. 1669 c.c., è regolata dal principio di solidarietà, sancito dall’art. 2055 c.c., con la conseguenza che i danneggiati possono pretendere l’intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali) ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dall’art. 1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 09 luglio 2025 n. 18765
