L’applicabilità all’azione revocatoria fallimentare del regime dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l’azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e quindi la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall’acquisto effettuato dal dante causa.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 11 agosto 2025 n. 23041
