In caso di divorzio, per ottenere l’assegnazione di una quota del T.F.R. percepito dall’altro coniuge dopo il divorzio, il coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile ex art. 5, comma ex art. 6 della legge, non potendo il giudice inserire, all’interno della disposizione di cui all’art. 16 della legge n. 74 della legge 74/1987, una distinzione parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno fino al punto di escludere la partecipazione alla quota di T.R.F. là dove l’assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche un’esigenza compensativa o perequativa.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 17 dicembre 2025 n. 32910
