L’art. 99, comma 2, n. 4, legge fall. non comporta per l’opponente l’onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo, ma richiede unicamente che i documenti, sui quali il creditore mostra di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione, siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 giugno 2025 n. 15913
