In tema di società per azioni, il recesso, in base all’art. 2437-bis, comma 3, cod. civ., costituisce un negozio unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentativa, alternativamente, dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, dalla revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società; ne consegue che, in ragione di dette delibere, il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli att. 2377 e 2378 cod. civ., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.
Cassazione Civile, Sezione 1, sentenza 05 giugno 2025 n. 15087
