25.04.2025
Supercondominio – Assemblea dei rappresentanti – Impugnazione da parte del condomino

La decisione assunta dai rappresentanti dei condominii di un supercondominio, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 67 disp. att. cod. civ., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, comportando tali norme l’obbligo della nomina del rappresentante per l’esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e la nomina dell’amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio e non anche per l’esercizio della tutela processuale.
Allorché, invece, il rappresentante di condominio abbia contribuito col suo voto favorevole all’approvazione della decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomìni, attenendo ad un vizio della delega o ad una carenza del potere di rappresentante, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato (principio di diritto).
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 28 marzo 2025 n. 8254