Secondo la Cassazione, la copia del messaggio, inviato con posta elettronica ordinaria e firma semplice, rientra le “riproduzioni meccaniche” di cui all’art. 2712 cod. civ.
Esso forma piena prova dei fatti ivi rappresentati solo se non vi è contestazione circa provenienza e contenuto; diversamente il contenuto del messaggio deve essere egualmente valutato dal giudice in relazione a tutti gli altri elementi acquisiti agli atti.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 18 settembre 2024 n. 25131 (motivi della decisione, par. 4)