Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell’art. 345c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati in precedenza e tempestivamente prodotti successivamente, rappresentano fatti già esistenti all’epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 27 luglio 2024 n. 21080