I permessi ex lege 104 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria o cronometrica e possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, sicché l’assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate.
L’assistenza non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, per cui si configura un abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza in senso ampio in favore del familiare, mentre non integra abuso la prestazione in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile.
Cassazione civile, Sezione L, ordinanza 11 ottobre 2024 n. 26514