20.01.2025
Licenziamento ritorsivo – Licenziamento discriminatorio

La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno nonché di diritto europeo, sicché, diversamente dall’ipotesi del licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur legittima, quale motivo economico.
Il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi, ad esempio, ad assunzioni, regimi contributivi, assegnazione di mansioni e qualifiche, trasferimenti, progressione di carriere, licenziamenti dell’azienda interessata (punto 4 dell’art. 28 D. Lgs. 150/2011). Con ciò si realizza una agevolazione probatoria a favore del lavoratore mediante lo strumento di una parziale inversione dell’onere della prova; il rischio della permanenza della incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l’insussistenza della discriminazione, una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 09 gennaio 2025 n.460