20.01.2025
Lavoro – Discriminazione diretta e indiretta – Onere della prova

Posto che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori, nel caso di discriminazione diretta la disparità di trattamento è determinata dalla condotta e nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l’effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima, il termine di paragone è rappresentato dalle modalità della prestazione per i lavoratori non portatori di gravi disabilità.
Nei giudizi antidiscriminatori, incombe sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze, inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della natura litigiosa.
Cassazione Civile, Sezione L, sentenza 10 gennaio 2025 n. 605