08.02.2025
Condominio – Riscaldamento centralizzato – Ripartizione esclusiva in base al consumo

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri, sia pure solo parziale, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, considerandosi che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentano di ripartirle in base all’uso.
Una ripartizione forfettaria fissa in ragione del 20% potrebbe ritenersi legittima solo se adottata alla unanimità dei condomini oppure prevista da un regolamento condominiale contrattuale.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 01 luglio 2024 n. 18045