Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. 206/2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo e inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ., sicché non ha rilevanza l’individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 29 luglio 2024 n. 21153