In tema di usucapione, per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso della esclusione della tolleranza solo in assenza di particolari rapporti tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai qual è legittimo dedurre l’esistenza di una mera detenzione.
Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza 28 novembre 2025 n. 31126
