L’obbligo di astensione sancito dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la alterità del giudice chiamato a decidere , in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l’obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stese parti e pur se implicante le identiche questioni.
Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza 12 novembre 2025 n. 29907
