Fallimento- Emissione assegni: inefficacia – Versamento ripetibile

L’emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ex art. 44, comma 1, l. fall., non è idonea ad estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riservare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ex art. 2033 c.c.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 03 novembre 2025 n. 20950