L’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento richiede che siano state svolte le seguenti formalità: istanza del creditore, accertamento da parte del cancelliere della mancata opposizione, attività giurisdizionale del giudice di verifica del contradittorio ex art. 647 c.p.c.
In mancanza di quest’ultima formalità o di suo svolgimento dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, il decreto non è opponibile; il creditore potrà essere tutelato, in sede di verifica o di eventuale opposizione, attraverso i consueti mezzi di prova (documentale, per testi e altri)
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 23 novembre 2022 n. 34474