Nel giudizio di Cassazione è ammessa la produzione di documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del controricorso.
E’ invece inammissibile l’allegazione, con le memorie illustrative ex art. 378 e 380 bis-1 c.p.c., di un parere giuridico su questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto.
Tale parere si traduce in un atto difensivo, non proveniente da un difensore investito di procura e quindi, anche sotto questo profilo, è inammissibile.
Ad ogni buon conto, il cosiddetto parere pro veritate , va inteso come parere conforme a verità redatto non nell’interesse del cliente ma della verità e della legge, mediante un saggio avente ad oggetto la soluzione di un determinato problema giuridico, composto da un quesito sulla questione controversa cui si dia risposta attraverso un percorso logico argomentativo in cui vengono esaminati in modo specifico i dati normativi atti a giustificazione della soluzione accolta.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 24 novembre 2022 n. 34658